In caso di separazione o divorzio l'articolo 337 septies stabilisce che il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno periodico da versare salvo diverse determinazioni del giudice, direttamente all'avente diritto.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 18008 del 9.07.2018 prende posizione su una questione molto dibattuta in sede divorzile.
Per tale Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto, e in mancanza di specifica domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché dal genitore istante, il quale in sede giudiziale ha chiesto il mantenimento per il figlio.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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