L'autovelox deve essere sottoposto a taratura una volta all'anno solo in questo modo può stabilire senza margini di errore la velocità dell'auto che viene fotografata.
Così ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015 e ciò lo stanno tra l'altro riconfermando altre sentenze di ogni ordine e grado.
Quindi nel caso in cui l'autovelox non venga sottoposto a taratura, i comuni non incassano le contravvenzioni, in quanto gli automobilisti possono fare ricorso avverso le multe ricevute vincendo il ricorso.
I verbali per eccesso di velocità devono indicare la data della più recente taratura dell'autovelox fisso o mobile, se tale dato non risulta dal verbale si può fare ricorso e vincere la causa, come ha stabilito la stessa Cassazione con la sentenza n. 5227/2018.
Si fa presente però che gli autovelox non sono gli unici strumenti per multare gli automobilisti non rispettosi delle regole della circolazione stradale in quanto vi sono anche le telecamere che rilevano chi non si ferma quando il semaforo è rosso e gli etilometri per chi guida in stato di ebbrezza.
Le telecamere che rilevano chi è passato con il semaforo rosso non devono per forza essere tarate, così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 10458/2019. Quindi, in questo caso la multa può essere annullata solo se l'automobilista dimostra che la telecamera funzionava male.
Per quanto riguarda gli etilometri, il Tribunale di Forlì con la sentenza n. 241/2019 ha affermato che gli etilometri sono in regola solo se tarati da un centro tecnico Accredia, ovvero l'ente unico designato dal Governo.
In questi due ultimi casi le possibilità di avere successo facendo ricorso al giudice di pace sono pressoché nulle.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Legale al Volante "
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