Per la Corte di Cassazione è irrilevante la perdurante dipendenza economica se la figlia recide il legame con la famiglia di origine per studiare in un'altra città e vivere con la famiglia del fidanzato.
Quindi interviene la revoca dell'assegnazione della casa coniugale qualora la figlia del genitore collocatario abbia deciso di trasferirsi in un'altra città, iscrivendosi all'università, così manifestando l'intenzione di costituire un autonomo habitat domestico distinto da quello originario.
Nonostante non si tratti di un legame stabile e non sia stata raggiunta l'indipendenza economica, la situazione è comunque idonea a fare venire meno il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16134/2019 rigettando il ricorso di una madre che a seguito dell'istanza del marito, si era vista revocare l'assegnazione della casa coniugale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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