Solo il procedimento ex art. 9 della legge sul divorzio può modificare o revocare l'assegno divorzile alla ex moglie se il figlio è collocato presso il padre.
Con la sentenza n. 17689/2019 la Corte di Cassazione enuncia questo importante principio.
Pertanto, nel caso in cui la ex moglie abbia ottenuto un titolo esecutivo per avere dal marito gli arretrati per il mantenimento del figlio ed una sentenza successiva del Tribunale dei minori, dispone il collocamento del minore presso il padre, solo il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio può modificare la misura dell'assegno e disporne la revoca.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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