Se un coniuge viola i doveri che discendono dal matrimonio (fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione e collaborazione) l'altro può chiedere la separazione giudiziale con addebito contro di lui.
La domanda va proposta a pena di inammissibilità nel primo atto introduttivo del giudizio ovvero il ricorso.
L'addebito deve essere provato nella fase istruttoria, quella che riguarda le prove, e deve essere la causa che ha determinato la fine del matrimonio.
La giurisprudenza è pacifica e concorde nel ritenere che se la crisi era già in atto da tempo, l'addebito è escluso.
Pertanto il nesso di causale tra il motivo della crisi coniugale e la fine del matrimonio è fondamentale.
Le conseguenze dell'addebito della separazione sono la perdita dei diritti ereditari, la perdita al diritto all'assegno di mantenimento, la condanna alle spese legali .
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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