Tale licenziamento che deve essere impugnato in sede stragiudiziale nel termine di 60 giorni dall'intimazione al fine di poter chiedere la reintegra e il risarcimento del danno, è assolutamente nullo.
Infatti è vietato dalla legge il licenziamento del lavoratore, in caso di prestatrici di lavoro dall'inizio del periodo di gestione fino al compimento di un anno di età del bambino e per entrambi i sessi dal giorno delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione stessa.
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Specifichiamo che la nostra sede è a Borgomanero in provincia di Novara, ma i nostri servizi legali sono operativi in tutta Italia.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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