Con la legge n. 54/2006 resta salvo il principio per cui la casa familiare/coniugale viene assegnata tenendo conto prioritariamente delle esigenze dei figli.
Ciò comporta che la casa venga assegnata al genitore presso il quale continuerà ad abitare il figlio o i figli (minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente).
L'elemento di novità rispetto al sistema previgente è dato dalla previsione esplicita che l'assegnazione della casa all'uno o all'altro coniuge costituisce fattore di rilievo economico di cui il giudice deve tenere conto nella determinazione dell'assetto economico della separazione.
Se non vi sono figli, l'abitazione familiare/coniugale non può essere assegnata ad alcuno dei coniugi.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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