Ciascun coerede ha il diritto alla liquidazione della propria quota secondo il criterio delle obbligazioni divisibili.
In materia di comunione ereditaria, ove l'obbligazione oggetto della comunione dei beni fruttiferi postali sia costituita da beni fruttiferi postali, gli stessi possono essere scorporati senza quietanza liberatoria di tutti i coeredi.
Ne consegue che ove una parte ne faccia richiesta alla stessa dovrà essere liquidato l'importo a lui spettante, tenendo a disposizione il residuo per gli altri coeredi.
Così si è espresso il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c..
Tale ordinanza ha preso una posizione di netto contrasto con la prassi adottata ingiustamente da Poste Italiane.
Quindi nulla osta che il debitore scorpori dalla somma totale dei buoni fruttiferi il minore importo richiesto da uno dei coeredi, tenendo a disposizione il residuo per gli altri coeredi.
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Specifichiamo che la nostra sede è a Borgomanero in provincia di Novara, ma i nostri servizi legali sono operativi in tutta Italia, potendo contare su una vasta rete di avvocati domiciliatari seri ed ai massimi livelli di professionalità.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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