La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 25.10.2017 confermando l'ordinanza ex art. 702 ter del codice di procedura civile del Tribunale di Lecco in data 23.03.2017, ha ribadito il principio secondo cui il cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola pfr può riscuotere interamente il buono postale senza la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario pre morto.
E' noto che Poste Italiane continui a rifiutarsi di liquidare il buono postale fruttifero senza la denuncia di successione e senza la quietanza congiunta degli aventi diritto.
Il consumatore quindi può decidere di abbandonare l'intenzione di riscuotere il buono oppure non gli resta che fare causa a Poste Italiane.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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