Il tradimento del coniuge non sempre può costituire un motivo valido per chiedere l'addebito della separazione.
Gli Ermellini evidenziano che non sia sempre tanto scontato che il tradimento costituisce l'elemento determinante il fallimento del matrimonio.
Nella sentenza n°16270 del 2013 la Corte di Cassazione ricorda che il Giudice deve indagare sulle cause reali della crisi matrimoniale e quindi sull'effettiva incidenza del tradimento sulla crisi coniugale.
Il presupposto dell'addebito è costituito dal nesso causale che deve intercorrere tra la relazione dei doveri coniugali e la crisi del matrimonio.
Tale nesso va accertato verificando se la relazione extraconiugale non risulti comunque priva di efficienza causale, essendo intervenuto in un contesto familiare già in crisi e quindi compromesso.
Infine si fa presente che nella fase di merito, la Corte d'Appello aveva ritenuto che la mera inosservanza da parte della moglie dell'obbligo della fedeltà coniugale” non avesse determinato crisi irreversibile del rapporto coniugale poiché il marito in sede di audizione dell'udienza presidenziale, aveva dichiarato di essere disposto a conciliarsi con la moglie, nonostante la stessa avesse un amante da circa 8 mesi.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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