La Corte di Cassazione con sentenza n. 29178/2019 ribadisce che nel momento in cui il soggetto obbligato corrisponde alla ex moglie un assegno di mantenimento una tantum (ovvero in un'unica soluzione a definizione di ogni pretesa) e non in forma periodica/mensile, non può dedurre tale importo dal reddito complessivo come previsto dall'art. 10 del d.p.r. n. 917 /1986.
Questo perché come chiarito dalla Cassazione, l'assegno non è soggetto alla successione delle leggi nel tempo e neppure a variazioni temporali.
Dal reddito complessivo, invece, si deducono gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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