Ultimamente la Suprema Corte ha emesso numerose sentenze (reperibili anche sul sito dello studio legale Sbressa Agneni) che escludevano l'addebito della separazione se la crisi era già in atto da tempo e con questa pronuncia sembra invertire tendenza. Infatti, con ordinanza del 24.07.2013 la Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è corretto addebitare al coniuge fedifrago la separazione anche se il rapporto era già logorato ed in crisi da tempo. L'atto del tradimento sarebbe valutato dal giudice di merito come l'atto supremo che ha portato inevitabilmente la rottura del rapporto di fiducia reciproca dei due coniugi all'epoca separati in casa.
Gli Ermellini fanno notare che “ il tradimento sarebbe stato l'epilogo di una crisi coniugale imputabile al marito stesso”. Impugnando la sentenza, il ricorrente aveva dedotto violazione di legge laddove al contrario, secondo la Cassazione, il giudice del merito avrebbe correttamente applicato le norme di cui agli articoli 2697 e 156 cod.civ.
La prima norma relativamente alla produzione delle prove a sostegno dell'addebito ( il comportamento del marito avrebbe mantenuto condotte lesive dell'onore e dell'integrità fisica della consorte) e la seconda relativamente ai criteri utilizzati per la determinazione dell'importo dell'assegno periodico posto a carico del marito, compiutamente documentato unitamente alle sensibili diversità di reddito intercorrenti tra i due. Tali elementi sono stati considerati dai giudici di primo grado e secondo grado sufficienti ai fini dell'accoglimento della richiesta di addebito.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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