In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, l'art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 29.09.1973 n. 597 limita la deducibilità, solo all'assegno periodico, e non anche a quello corrisposto in un unica soluzione al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle misure in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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