Gli effetti della mora debendi ossia mora del debitore sono i seguenti:
-l'obbligo di risarcire il danno per il ritardo nell'adempimento:
-la perpetuatio obbligationis o passaggio del rischio (art. 1221 cod. civ.). Se il debitore non è in mora, il rischio del fortuito è a carico del creditore, nel senso che se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore l'obbligazione di estingue ( res perit creditori).
Quando invece il debitore è in mora il rischio passa a suo carico: res perit debitori. Ciò significa che se per causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile, il debitore, siccome, è in mora, non resta liberato, ma è obbligato al risarcimento del danno, come se fosse responsabile della sopravvenuta impossibilità della prestazione.
La giustificazione è che la legge presume che, se la prestazione fosse stata eseguita a tempo debito, il creditore ne avrebbe tratto l'utilità che si proponeva e perciò il ritardo che ha determinato il pregiudizio al debitore ne è la causa.
Il debitore può pertanto liberarsi da questa responsabilità solo se fornisce la prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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