Con il tradimento ovvero con la violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale è possibile subire l'addebito della separazione.
La scappatella o una relazione potrebbero essere indici di una crisi coniugale in atto e non provocata dal tradimento stesso.
Se la crisi di coppia è stata causata dal tradimento, anche se occasionale, l'addebito appare ammissibile ed inevitabile.
Sarà compito ed onere del coniuge infedele provare nel giudizio di separazione che la propria infedeltà non ha provocato la crisi, essendo la stessa avvenuta per altri motivi.
La prima e più grave conseguenza dell'addebito della separazione è la perdita dell'assegno di mantenimento ed altra importante perdita è quella dei diritti ereditari.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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