La conseguenza sanzionatoria principale dell'inadempimento imputabile al debitore è l'obbligo a suo carico di risarcire al creditore il danno arrecatogli ai sensi dell'art. 1218 del codice civile.
Occorre distinguere però l'inadempimento assoluto da quello relativo in quanto le situazioni sono diverse.
Nel caso di inadempimento assoluto la prestazione risarcitoria si sostituisce a quella originariamente dovuta, mentre nel caso di inadempimento relativo la prestazione risarcitoria si aggiunge a quella originariamente dovuta.
In ogni caso il risarcimento del danno sia per l'inadempimento assoluto sia per il ritardo deve comprendere la perdita subita dal creditore, cosiddetto danno emergente, come il mancato guadagno ovvero il lucro cessante
Va evidenziato che è risarcibile soltanto il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Grava al creditore quando pretende il risarcimento, l'onere di provare i singoli fattori lesivi per i quali vuole essere risarcito.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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