I vizi di una cosa sono le imperfezioni o le alterazioni del bene dovute alla sua produzione o alla sua conservazione.
Il compratore non ha diritto di protestare per qualsiasi difetto anche minimo della cosa acquistata. Pertanto se il bene venduto presenta vizi non irrilevanti, al compratore spetta ex lege una speciale tutela denominata “garanzia per vizi” ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile.
Il venditore è perciò tenuto alla garanzia quando i vizi siano tali da rendere il bene addirittura inidoneo all'uso a cui è destinato e quanto meno da diminuire in modo apprezzabile il valore.
La garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, il compratore, trattandosi di vendita di cosa specifica, conosceva i vizi della cosa ovvero se si trattava di vizi facilmente riconoscibili.
Il compratore se intende far valere la garanzia per vizi, ha l'onere di denunciare l'esistenza dei vizi entro 8 giorni che decorrono dalla consegna se si tratta di vizi apparenti o dalla scoperta se si tratta di vizi occulti.
L'azione del compratore è soggetta ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento della consegna.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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