La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 765/2020 alla ex moglie straniera che ha lasciato il suo paese e ha rinunciato a lavorare per la famiglia e dopo la separazione si è data un gran da fare, spetta l'assegno di divorzio.
La Cassazione rigetta il ricorso dell'ex marito condannato a pagare un assegno divorzile alla ex moglie di euro 350,00 e a partecipare alle spese per il figlio nella misura del 70%.
Per gli Ermellini, i giudici di merito hanno valutato correttamente la situazione.
La condanna a corrispondere l'assegno divorzile è in linea con i principi sanciti dalle S.U. con sentenza n. 18287/2018 che tenendo conto della natura perequativa, solidale e compensativa dell'assegno divorzile ha stabilito che esso deve essere corrisposto se il soggetto debole ha contribuito alla realizzazione della vita familiare, per garantire allo stesso un adeguato livello reddituale in ragione del sacrificio delle proprie aspirazioni professionali.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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