Per la Cassazione penale con sentenza n. 50427/2019 il gestore della pista da sci ha l'obbligo non derogabile a terzi di provvedere all'iniziale valutazione di tutti i rischi connessi all'esercizio della pista medesima con il massimo grado di specificità, essendo estensibile a detta materia le regole espresse in materia di sicurezza del lavoro.
Questo ha stabilito nella sentenza n. 50427/2019 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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