Per poter adottare una persona maggiorenne, l'adottante deve avere 35 anni di età e deve superare di almeno 18 anni la persona che intende adottare.
Tali termini possono essere ridotti in presenza di giustificati motivi che il Tribunale ritiene tali.
La persona sposata può adottare singolarmente ma è necessario il consenso del coniuge, pertanto si può adottare la figlia del marito.
L'atto giuridico di adozione deve essere presentato al Tribunale del luogo di residenza dell'adottante.
Il Tribunale fissa un'udienza nella quale devono comparire l'adottante, l'adottato e le persone tenute a prestare l'assenso.
Il consenso deve essere scritto.
Il Tribunale emette poi un decreto di adozione e prima di emetterlo deve sentire tutti i soggetti interessati.
L'adottato dopo l'adozione mantiene tutti i diritti e doveri con la famiglia d'origine.
L'adottato assume tutti i diritti ereditari nei confronti dell'adottante.
Dalla data del decreto che accoglie la domanda, l'adozione produce tutti i suoi effetti.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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