Lo studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara offre assistenza e tutela legale in caso di separazione, divorzio,convivenze e famiglie di fatto. Questa pagina è dedicata ai lettori che si trovano in piena crisi coniugale o di convivenza e desiderano avere informazioni in tema di affidamento condiviso della prole.

L'affidamento condiviso dei figli è stato introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n.54, recante “ disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, che ha modificato l'art.155 del codice civile stabilendo all'art.1 :” anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Lo stesso articolo della legge n.54/2006 al secondo comma specifica che :” per realizzare la finalità indicata al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.

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La legge sull'affidamento condiviso introduce il principio di bigenitorialità secondo il quale i genitori potranno esercitare la potestà genitoriale in modo congiunto o disgiunto. L'affidamento condiviso promuove, appunto, questo principio come tutela del benessere dei minori a continuare a ricevere cura, educazione ed affetto da entrambi i genitori.

 

Per quanto riguarda il mantenimento della prole il nuovo testo dell'art.155, 4° comma del codice civile ha stabilito che “ salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di un parametro indicato dalle parti o dal giudice”.

 

Dunque, la legge sull'affidamento condiviso dei figli stabilisce che entrambi i genitori devono prendersi cura della prole e che tale principio deve valere sicuramente anche per quanto riguarda l'aspetto economico, ossia il mantenimento dei minori.

Gli avvocati matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara sono a Vostra disposizione per chiarimenti e per fornire informazioni in merito ad ogni questione in materia di diritto di famiglia,indicandoVi il percorso giuridico più conveniente per trovare la migliore soluzione legale. Non esitate, quindi, a contattarci telefonicamente o anche tramite mail, esponendoci il Vostro caso.