Vi informiamo che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore oppure per condurlo presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste nei provvedimenti di separazione o divorzio.
Quindi nessuna misura restrittiva che comporta l'interruzione dei rapporti che il genitore non collocatario possa avere con il proprio figlio e l'altro genitore.
Questo è stato ribadito dal Tribunale di Milano che con provvedimento inaudita altera parte, ha prescritto ad una coppia di genitori di attenersi alle previsioni del verbale di separazione consensuale in quanto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8.03.2020 n.11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o domicilio, cosicché nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o di divorzio vigenti.
Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci al mobile 340 7965261 al quale siamo sempre reperibili per assicurare un valido e concreto aiuto giuridico in materia di diritto civile e famiglia.
In questo periodo prestiamo attività di consulenza legale unicamente nella modalità online.
Andrà tutto bene e rimanete a casa per difendere la vostra vita e quella degli altri.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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