La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11627/2020 conferma la decisione del giudice di merito di secondo grado perché dalle prove è emerso che il padre è venuto meno ai suoi obblighi genitoriali, non versando l'assegno di mantenimento mensile per i propri figli.
E ciò è avvenuto anche nei periodi anteriori al licenziamento quando l'uomo svolgeva regolare attività lavorativa.
I giudici hanno ritenuto impensabile e non provato che lo stesso in quel periodo non abbia messo da parte risparmi con cui avrebbe potuto fare fronte ai propri obblighi genitoriali.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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