No addebito se il tradimento avviene in epoca successiva alla crisi di coppia dovuta ad incompatibilità di carattere dei coniugi.
La preesistenza di una frattura nel matrimonio rende irrilevante la successiva inosservanza dell'obbligo della fedeltà coniugale.
Questo ha deciso la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1715/2019 che ha respinto il ricorso di un uomo contro la sentenza che ha imposto a suo carico un assegno mensile pari ad € 200,00 per il mantenimento della moglie e di € 300,00 per quello del figlio.
Inoltre i giudici avevano respinto la domanda di addebito della separazione a carico della moglie, ritenendo inesistente il nesso causale tra la separazione e la relazione extraconiugale che la donna aveva intrattenuto.
E ciò in quanto il legame affettivo e la convivenza tra i coniugi all'epoca del fatto erano già entrati irreversibilmente in crisi.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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