Dopo la sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni di cui al D.L. Rilancio, le trattenute effettuate dal datore di lavoro riprenderanno dal 1.09.2020.
L'art. 152 del D.L. Rilancio n. 34/2020 ha stabilito la sospensione nel periodo intercorrente tra il 19.05. al 31.08.2020 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione delle somme dovute a titolo di pensione, stipendio e trattamenti assimilati.
In pratica durante tale periodo le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non saranno sottoposte a pignoramento anche in caso intervenuto di ordinanza del giudice dell'esecuzione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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