In caso di diffida ad adempiere, l'assegnazione al debitore di un termine inferiore a 15 giorni, come previsto dal secondo comma dell'art.1454 del codice civile, non determina l'estinzione del rapporto costituito tra le parti.
E' irrilevante sia il protrarsi dell'inadempimento, sia l'assenza di contestazioni debitorie sul termine o la condotta tenuta dal debitore stesso: le deroghe al termine legale sono infatti ammesse soltanto nelle tre ipotesi previste dalla norma richiamata, difettando però il rapporto tra le parti non si risolve di diritto.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8943/2020 che ha affrontato il tema della risoluzione di diritto del contratto all'esito di diffida ad adempiere con previsione di un termine inferiore a quello legale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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