Se il matrimonio salta e non si celebra, allo sposo mancato vanno restituiti i soldi spesi per la ristrutturazione della futura casa coniugale ed il padre della sposa non può cambiare la serratura ed alienare l'appartamento che doveva essere adibito a casa coniugale, senza riconoscere nulla al genero.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 8813 del 12.05.2020.
In particolare nel caso di specie il padre aveva messo a disposizione il proprio immobile alla figlia ed al futuro genero, con l'intesa che questi avrebbe provveduto a ristrutturarlo a sue spese in cambio del mancato pagamento dei canoni d'affitto fino alla totale compensazione dei rispettivi crediti.
Terminati i lavori, la relazione sentimentale finisce ed il proprietario dell'immobile ha fatto cambiare la serratura della casa per poi venderla con gli arredi senza riconoscere nulla al genero.
Per la Corte il padre deve riconoscere una somma al mancato genero per i lavori di ristrutturazione eseguiti a sue spese nella casa che doveva essere coniugale.
Per informazioni, consulenze legali ed assistenza legale stragiudiziale o giudiziale in diritto civile e diritto di famiglia potete contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile (340 7965261) al quale siamo sempre reperibili.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _