Il diritto di proprietà è assoluto e da ciò deriva il divieto delle c.d. immissioni materiali di cose e persone.
Meno semplice è però vietare le c.d. immissioni immateriali ovvero fumo, calore, esalazioni, rumori e scotimenti che non sono conseguenza di un'intrusione della sfera altrui, bensì di quanto ciascuno fa in casa propria, ma che, peraltro si propaga inevitabilmente anche sui fondi vicini.
Il codice civile all'art. 844 dispone che ciascun proprietario non può opporsi alle immissioni che non superano la normale tollerabilità. La nozione di normalità va riferita alla condizioni dei luoghi ( ad esempio in una zona industriale, la tolleranza dovrà essere ovviamente maggiore che in una zona residenziale).
In nessun caso sono giustificabili le immissioni che non soltanto superino la normale tollerabilità ma risultino addirittura intollerabili.
Se le immissioni superano la normale tollerabilità e risultano illegittime, al molestato va riconosciuta sia un'azione per l'eliminazione della causa di tali immissioni, sia un'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
L'azione può essere esperita non soltanto contro il proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, ma anche contro l'autore delle immissioni stesse (ad esempio contro l'inquilino).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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