La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19077/2020 ribadisce che non si può revocare il mantenimento disposto in favore della figlia, se dalle prove raccolte emerge che la ragazza di fatto non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica visto che anche se ha iniziato a lavorare, svolge lavori part-time ed ha avuto solo contratti a termine.
Gli Ermellini ricordano inoltre che i figli hanno diritto a mantenere un tenore di vita conforme alle risorse della famiglia e, se possibile, simile a quello goduto precedentemente in famiglia.
Pertanto il padre è tenuto a contribuire al mantenimento delle figlia che ha svolto lavori a tempo parziale e risiede presso il padre.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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