Se due coniugi contraggono debito in maniera congiunta durante il matrimonio mentre è in vigore la comunione dei beni, si rischia di subire il pignoramento del bene o del conto corrente. Se il valore dei beni della comunione non è sufficiente a saldare il debito, i creditori possono rivalersi anche sui beni personali dei coniugi in misura pari alla metà del credito.
Se i debiti sono stati contratti prima del matrimonio, a rispondere è soltanto il patrimonio personale del coniuge e i beni che rientrano in comunione non possono essere toccati dai creditori.
Lo stesso vale nel caso in cui i debiti siano stati acquisiti da uno dei due coniugi per donazione o successione perché il bene ottenuto per successione o donazione non rientra nella comunione, allo stesso modo i creditori non possono rivalersi sui beni comuni.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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