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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19121/2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale veniva impugnata la sentenza del Tribunale di Taranto che respingeva la domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un incidente stradale in quanto sfornita di prova, essendo l'unica testimone presente al fatto trasportata sul veicolo dell'attrice anch'ella danneggiata e dunque incapace a deporre ex art. 246 c.p..

I Giudici di legittimità ribadiscono che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile.

La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.

Anche nel caso in cui il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato dalla Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima) quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.

Dunque l'avvenuto risarcimento non estingue l'interesse del testimone a deporre nel giudizio avente ad oggetto il fatto illecito, onde permane l'incapacità del medesimo a testimoniare.

Per informazioni, consulenze legali ed assistenza legale stragiudiziale o giudiziale in diritto civile e diritto di famiglia potete contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile (340 7965261) al quale siamo sempre reperibili. Garantiamo sempre un valido e concreto aiuto legale con elevata competenza, professionalità e serietà.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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