chiama avvocato
 
0322 - 84 21 77
Chiama e richiedi un preventivo gratuito.
icona whatsapp 340 79 65 261
La consulenza telefonica è solo su appuntamento e previo pagamento anticipato.

consulenza legale online

Consulenza legale online

Dovunque tu sia, richiedici senza impegno una consulenza legale online!

VAI AL MODULO

Lo studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara con i suoi avvocati matrimonialisti specializzati in diritto di famiglia offre assistenza e consulenza legale in caso di separazione personale dei coniugi, divorzio, modifica delle condizioni della separazione e modifica delle condizioni di divorzio, convivenze e famiglie di fatto.

Riteniamo utile pubblicare alcune informazioni utili a beneficio di coloro che si trovano nella fase di dover affrontare una separazione a causa dell' infedeltà coniugale del coniuge. Precisiamo che tali informazioni sono utili nel caso di una separzaione giudiziale che costituisce una vera e propria causa e che la prova dell'infedeltà dovrà essere dimostrata nella fase istruttoria del procedimento.

I temi che proponiamo all'interno del nostro sito (www.sbressagneni.it) sono sempre di attualità ed hanno anche lo scopo di fornire al cortese lettore una breve e sintetica consulenza attraverso la sola semplice lettura del tema d'interesse, riservando un ulteriore approfondimento in sede di consulenza legale con l'avvocato matrimonialista, in quanto ogni caso è a sé e richiede uno studio particolare per il miglior esito della causa.
Il comma secondo dell'art.143 del codice civile, nell'indicare gli obblighi che derivano dal matrimonio pone come primo quello della fedeltà. Spesso la violazione dell'obbligo della fedeltà si realizza attraverso il compimento di una relazione extraconiugale da parte di un coniuge, coscientemente e volontariamente, con persona diversa dall'altro coniuge con la consapevolezza di venir meno, per libera determinazione, all'obbligo della fedeltà coniugale.

In una separazione giudiziale, nella fase istruttoria, fornire la prova dell'infedeltà del coniuge ma soprattutto dimostrare che tale circostanza è stata la ragione principale che ha determinato la frattura definitiva del matrimonio, può portare ad una pronuncia di addebito della separazione nei confronti del coniuge infedele. In tale caso provare il nesso di causalità tra questi due momenti diventa fondamentale per la pronuncia di addebito della separazione. In pratica la crisi coniugale deve essere iniziata a causa del tradimento, dell'infedeltà coniugale del coniuge.

Precisiamo anche che l'addebito della separazione giudiziale comporta la perdita del diritto all'assegno di mantenimento con la conseguenza che se il coniuge a cui venga addebitata la separazione, si trovi in condizioni economiche tali che giustificherebbero il riconoscimento del mantenimento, non ne avrà comunque diritto in nessun momento. Inoltre, il coniuge a cui è addebitata la separazione perde i diritti successori nei confronti dell'altro coniuge.
Ma veniamo ora alla prova dell'infedeltà. Può aversi la prova inequivoca del tradimento attraverso una sorpresa in flagranza (predisposta od occasionale) che non ammette incertezza. Così nel caso in cui un coniuge sorprenda l'altro in un atteggiamento erotico o che la sorpresa avvenga ad opera di servizi aventi queste finalità (detective o agenzie investigative) con fotografie inconfutabili. Tale ipotesi è abbastanza infrequente, anche a cagione della riservatezza che caratterizza l'attività sessuale di tutti ed in particolare, ovviamente, degli infedeli.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

l'Avvocato risponde 

 Richiedi subito una consulenza legale allo Studio Sbressa Agneni!

 COMPILA IL MODULO ONLINE          

O TELEFONA DIRETTAMENTE ALLO 0322 - 842 177

 La consulenza telefonica con l'Avvocato è solo su appuntamento e previo pagamento anticipato.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Per tale motivo, la dottrina e la giurisprudenza, quest'ultima con un orientamento costante, hanno ritenuto che la prova dell'adulterio possa essere altresì di natura indiziaria ed essere quindi acquisita sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Il Giudice, in ogni caso, deve avere un cauto vaglio delle circostanze, specie quando occorre stabilire non già il compimento della copula ( per cui manca del tutto la prova) ma di atti diversi dalla stessa. Così se il coniuge viene sorpreso in un albergo, la stessa circostanza assumerà o meno rilevanza probatoria in ragione della valutazione di alcuni elementi indiziari tali da consentire di determinare lo scopo dell'incontro amoroso. Ma facciamo un altro esempio al fine di chiarire ed approfondire il tema. Una moglie, trovandosi in una città diversa da quella di residenza, incontra casualmente, nello stesso albergo dove ha preso alloggio, un uomo con il quale ha avuto in precedenza una relazione con lui o si trattiene con lui in un salottino dell'albergo accessibile a tutti. Nessuno penserà che stia tradendo il marito o che tale atteggiamento integri gli estremi di violazione dell'obbligo della fedeltà. Se però la moglie e l'uomo anzidetto, pur incontrandosi occasionalmente, trascorrono la notte assieme nella stessa stanza ove vengono sorpresi dal marito sospettoso o da terzi, non vi è alcun dubbio che, pur mancando la prova certa i due abbiano avuto rapporti sessuali e quindi può fondatamente supporsi che l'infedeltà sia stata compiuta, alla luce della comune esperienza ed in mancanza di ogni altra idonea giustificazione, tra l'altro difficile da ipotizzare, della necessità di dividere la camera.

Precisiamo che anche il bacio può assumere una rilevanza indiziaria. Va da sé che un bacio in occasione di un saluto non è prova dell'infedeltà coniugale del coniuge. Ma se il marito o la moglie vengono sorpresi nell'atto di baciarsi voluttuosamente, in circostanze di tempo e di luogo tali che lascino ritenere fondatamente che il bacio costituisca un momento dell'incontro amoroso nel corso del quale il coniuge si è concesso, non vi è motivo valido per escludere che si sia raggiunta la prova dell'infedeltà coniugale. Lo stesso dicasi per una carezza particolarmente audace che non lascia alcun dubbio su un possibile tradimento (ad esempio una moglie che si lascia languidamente palpeggiare il seno da un altro uomo).

Egualmente deve ritenersi prova indiziaria la confessione oppure l'ammissione od il riferimento ai rapporti sessuali contenuti nelle lettere del presunto amante del coniuge, soprattutto se l'autenticità delle stesse o il loro contenuto non sia stato contestato.

In conclusione, se il Vostro matrimonio è giunto al capolinea a causa del tradimento o di ripetuti tradimenti del coniuge, ed intendete intraprendere un procedimento per separazione giudiziale ed addebitare la separazione al coniuge infedele, dovete essere in possesso di prove che dimostrino l'infedeltà altrimenti difficilmente la Vostra domanda verrà accolta.

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

logo paypal pagamento
  
Per il servizio di consulenza online, si accettano pagamenti tramite PayPal.
Accedi al modulo di contatto e chiedici un preventivo gratuito.