Gli assegni familiari sono un contributo previdenziale erogato dall'Inps ad alcune categorie di lavoratori.
In caso di separazione spettano al coniuge collocatario e cioè al genitore con cui vivono i figli anche se il diritto a percepirli deriva dalla posizione lavorativa dell'altro coniuge.
L'art. 211 L. 19.05.1975 prevede che “il coniuge cui sono affidati i figli ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per suo apporto di lavoro sia che di essi sia titolare l'altro coniuge”.
Il genitore non collocatario titolare degli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all'altro coniuge al quale spettano in aggiunta all'assegno di mantenimento e a prescindere dall'ammontare di quest'ultimo.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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