Gli assegni familiari costituiscono una sorta di integrazione alimentare invece l'assegno di mantenimento è il contributo che il genitore non collocatario corrisponde per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, il cui quantum viene calcolato in proporzione alla capacità reddituale del genitore.
Il genitore non collocatoario, titolare degli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all'altro coniuge al quale di fatto spettano, in aggiunta all'assegno di mantenimento e a prescindere dall'ammontare di quest'ultimo.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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