La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24606/2020 ricorda che per il diritto all'assegno per il nucleo familiare rileva il reddito del coniuge separato e per la sua misura quello del nucleo del genitore affidatario.
Il reddito da prendere in considerazione per determinare l'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, quello del coniuge legalmente separato invece rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla sua erogazione.
La Corte d'Appello riforma la sentenza di primo grado ed accoglie il ricorso di una madre affidataria della figlia minore, riconoscendole il diritto agli assegni per il nucleo familiare spettanti in suo favore in quanto coniuge separato per il periodo 2006-2009 a carico della società datrice e dall'Inps per le rispettive quote di competenza.
La spettanza degli assegni familiari non è stata contestata dai soggetti obbligati, i quali si sono limitati a contestare l'assenza dei requisiti reddituali della donna ai fini del riconoscimento degli assegni familiari.
Per la Corte il reddito del nucleo familiare del genitore affidatario separato rileva ai fini della quantificazione della prestazione e nel caso di specie il reddito della donna, elemento non contestato, deve ritenersi sussistente, mentre per quanto riguarda la spettanza degli assegni familiari deve tenersi conto del reddito del marito.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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