La ripartizione del trattamento di reversibilità del de cuius divorziato ed il coniuge superstite va effettuata ponderando una serie di ulteriori criteri oltre a quello della durata dei rispettivi matrimoni, ad esempio tenendo conto della durata delle convivenze prematrimoniali, dell'entità dell'assegno di mantenimento dell'ex coniuge e delle condizioni economiche degli aventi diritto.
Questo chiarimento deriva dall'ordinanza n. 25656/2020 a seguito dell'istanza di una coniuge divorziata.
La donna impugna la decisione che aveva rideterminato nella misura del 40% la quota della pensione di reversibilità, attribuendo di conseguenza al coniuge superstite ed al figlio minorenne la restante quota del 60%.
Quindi occorre tenere conto di tali criteri correlati alla finalità solidaristica dell'istituto tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale.
Infatti alla convivenza more uxorio deve riconoscersi un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione prematrimoniale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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