Il tradimento è causa di addebito della separazione ma non influisce sull'affidamento e sulla collocazione dei figli.
Tradendo il coniuge viola l'obbligo della fedeltà coniugale che è un dovere che deriva dal matrimonio.
L'addebito può essere chiesto solo con la separazione giudiziale e nel primo atto introduttivo del giudizio e non successivamente.
Le conseguenze dell'addebito sono la perdita del diritto a chiedere il mantenimento per il coniuge e la perdita dei diritti ereditari.
L'addebito deve essere dimostrato e deve essere la causa che ha determinato la fine del matrimonio.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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