La Corte di Cassazione con sentenza n. 34634/2020, sottolinea che il padre naturale anche se invalido ha l'obbligo di provvedere ai bisogni della figlia e mostrare interesse nei suoi confronti.
La Cassazione richiama al proprio senso di responsabilità un padre che, dopo la nascita di sua figlia, abbandona casa e compagna, si disinteressa della bambina, che non sente sua e non fornisce neppure i mezzi necessari per mantenerla.
Obbligo che non viene meno neppure in presenza di un'invalidità e anche se a provvedere ai bisogni della piccola pensa la madre.
La vicenda inizia quando il giudice di secondo grado conferma la sentenza di condanna dell'imputato, consistente nella pena della reclusione di tre mesi e delle multa di euro 300,00, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare contemplato dall'art. 570 del codice penale, che ai sensi del comma primo prevede che “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103,00 euro a 1032,00 euro”.
Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione ed i Supremi Giudici rigettano il ricorso perché infondato ed inammissibile.
I Giudici sottolineano che il reato contestato sussiste anche quando a non adempiere tale obbligo è il padre naturale, consapevole del suo status di genitore.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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