Questa sentenza affronta un problema che accomuna molti ex coniugi con figli e si verifica quando uno dei due assume atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell'altro, ricorrendo spesso a scuse varie che impediscono all'altro di vedere i figli, così come è stato disposto dal Tribunale.
La Corte di Cassazione con sentenza n.17594/2013 ha ritenuto responsabile ai sensi dell'art.388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) una donna che aveva violato il diritto di visita dell'ex coniuge, sostenendo che fosse stato il figlio a rifiutare l'incontro con il padre a causa di una crisi isterica del minore.
La Corte d'Appello aveva evidenziato come dalle dichiarazioni rese dai testimoni era emersa la mancata consegna del minore al padre in violazione del diritto di quest'ultimo di vedere il figlio nel giorno stabilito dal giudice. La difesa della donna sosteneva che il bambino aveva opposto resistenza all'incontro con il padre ma questa circostanza non trovava riscontro in atto, né nelle deposizioni testimoniali.
Per gli Ermellini, quindi, il rifiuto del bambino non poteva essere dimostrato e per tale motivo era imputabile alla madre che ostacolava gli incontri tra padre e figlio.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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