A norma dell'articolo 150 del codice civile, la separazione legale dei coniugi comporta anche la cessazione della comunione dei beni ovvero del regime patrimoniale del matrimonio.
Ciò significa che da quel momento in poi, qualsiasi bene venga acquistato dal marito sarà di proprietà esclusiva del marito e qualsiasi bene acquistato dalla moglie sarà di proprietà esclusiva della moglie.
L'art. 2 della legge n. 55 del 6.05.2015, ha inserito nell'art. 191 del codice civile dopo il primo comma il seguente comma:
“nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del Tribunale, autorizza i coniugi a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi davanti al Presidente purché omologato.
L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.
Se la separazione è consensuale la cessazione della comunione legale dei beni decorre alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, purché omologato.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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