Il compratore decade del diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno di consegna.
Se il vizio è apparente, cioè riconoscibile dal buon padre di famiglia con ordinaria diligenza (1176 c.c.), il termine decorre dalla consegna (1511 c.c.) se invece è occulto decorre dalla scoperta.
Per le Sezioni Unite anche le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore interrompono la prescrizione dell'azione di garanzia (sentenza n. 18672/2019).
Le contestazioni devono essere sempre fatte per iscritto meglio con raccomandata a.r., oppure pec.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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