Se per il vostro matrimonio avete scelto come regime patrimoniale la comunione legale dei beni, tutto ciò che acquistate in costanza di matrimonio rientra nella comunione ed è di proprietà al 50% di entrambi i coniugi.
L'oggetto della comunione consiste in un patrimonio con un attivo e un passivo.
L'attivo comprende:
1) i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio ad esclusione di alcuni acquisti di carattere strettamente personale. Fanno parte della comunione, per esempio, la casa, i mobili, gli oggetti di arredamento, l'automobile, le azioni e obbligazioni acquistate durante il matrimonio. Fanno parte della comunione anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Quando invece si tratta di aziende appartenenti ad uno dei coniugi già prima del matrimonio, ma che siano gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi aziendali.
2) i risparmi di ciascun coniuge non investiti nell'acquisto di beni e che sussistano allo scioglimento della comunione vanno compresi nella massa comune da dividere.
3) l'azienda costituita e gestita da uno solo dei coniugi durante il matrimonio, e così pure gli incrementi dell'azienda costituita anche precedentemente e gestita da uno solo dei coniugi, si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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