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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Se per il vostro matrimonio avete scelto come regime patrimoniale la comunione legale dei beni, tutto ciò che acquistate in costanza di matrimonio rientra nella comunione ed è di proprietà al 50% di entrambi i coniugi.
L'oggetto della comunione consiste in un patrimonio con un attivo e un passivo.

L'attivo comprende:

1) i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio ad esclusione di alcuni acquisti di carattere strettamente personale. Fanno parte della comunione, per esempio, la casa, i mobili, gli oggetti di arredamento, l'automobile, le azioni e obbligazioni acquistate durante il matrimonio. Fanno parte della comunione anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Quando invece si tratta di aziende appartenenti ad uno dei coniugi già prima del matrimonio, ma che siano gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi aziendali.

2) i risparmi di ciascun coniuge non investiti nell'acquisto di beni e che sussistano allo scioglimento della comunione vanno compresi nella massa comune da dividere.

3) l'azienda costituita e gestita da uno solo dei coniugi durante il matrimonio, e così pure gli incrementi dell'azienda costituita anche precedentemente e gestita da uno solo dei coniugi, si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento.

Per informazioni, consulenze legali ed assistenza legale stragiudiziale o giudiziale in diritto civile e diritto di famiglia potete contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile (340 7965261) al quale siamo sempre reperibili. Garantiamo sempre un valido e concreto aiuto legale con elevata competenza, professionalità e serietà.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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