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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Le servitù si possono estinguere.

Ma vediamo per quali motivi:

-per rinuncia del titolare;
-per confusione o consolidazione, se il proprietario del fondo dominante acquista la proprietà del fondo servente, o viceversa;
-per non uso ventennale (prescrizione).

Il termine della prescrizione va determinato diversamente secondo le diverse specie di servitù.
Se si tratta di una servitù il cui esercizio consiste in comportamenti ripetuti del suo titolare (servitù affermativa discontinua), la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui è stato compiuto l'atto di esercizio.

Le cose vanno diversamente quando si tratta di una servitù il cui esercizio non richiede mai una comportamento attivo del proprietario del fondo dominante oppure richiede solo inizialmente la costruzione di un'opera, la cui stessa permanenza costituisce quel peso per il fondo servente il quale consiste la servitù.

Infine segnaliamo che la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo per intero (art. 1075 codice civile).

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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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