Per la Cassazione il beneficio fiscale di cui all'art. 19 L. n. 74/1987 spetta anche alla sentenza di scioglimento della comunione legale tra i coniugi dopo la separazione.
Quindi anche i provvedimenti che definiscono i rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile come la sentenza che pronuncia lo scioglimento della comunione non sarà sottoposta ad alcun prelievo fiscale.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3074/2021 respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
La vicenda origina dalla separazione di due coniugi alla cui omologa era seguito lo scioglimento giudiziale della comunione legale e l'assegnazione dei beni da parte del Tribunale.
A seguito di tale decisione, l'Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione per la corresponsione delle imposte di registro e accessori, ritenendo che la suddetta sentenza non fosse esente da imposta di registrazione.
Per i Supremi Giudici, la normativa contenuta nella legge n. 74/1987 va interpretata nel senso che il beneficio dell'esenzione delle imposte riguarda anche i provvedimenti che seppur non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, sono comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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