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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Per la Corte di Cassazione al lavoratore che presta attività lavorativa presso il luogo di assunzione diverso dalla sua residenza non spetta l'indennità.

La Corte di Cassazione si è di recente confrontata con l'opposizione ad una cartella esattoriale dell'INPS effettuata da un'azienda, avente sede nel napoletano, relativamente al regime contributivo per le somme corrisposte formalmente a titolo di indennità di trasferta a lavoratori assunti per l'esecuzione di un appalto in sede diversa da quella aziendale.

Nello specifico i lavoratori erano residenti nella provincia di Napoli ed erano stati assunti a Bologna dall'azienda napoletana per lo svolgimento di lavori edili in un cantiere di Bologna.
Secondo l'Inps l'indennità corrisposta non poteva essere qualificata come indennità di trasferta.
La Corte d'Appello, invece, aveva accolto l'opposizione della società, valorizzando la diversità fra sede aziendale e sede del cantiere e la trasferta dei lavoratori dalla loro residenza al luogo di esecuzione dei lavori.

La distinzione, oggetto dell'ordinanza n. 14380/2020 è importante al fine di stabilire il regime contributivo applicabile, considerato il regime di favore previsto dall'art. 51, comma 5, del Tuir per l'indennità di trasferta.

La nozione di trasferta è caratterizzata dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere attività lavorativa, dalla temporaneità del mutamento del luogo di lavoro e della necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio.

La nozione di trasferimento, invece, è caratterizzata dal provvedimento datoriale che prevede il cambiamento del luogo di esecuzione della prestazione del lavoratore in modo, tendenzialmente, definitivo.

L'istituto in questione trova la propria disciplina in via generale nell'art. 2103 c.c. ove è previsto che il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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