Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario della prole un obbligo di informazione preventiva in ordine alla determinazione delle spese straordinarie per i figli minori.
Pertanto il genitore affidatario è tenuto al rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso e, in caso di rifiuto di questi di provvedere alla quota di spettanza, sarà il giudice a verificare l'esistenza in concreto di motivi di dissenso e a verificare che le spese rispondano all'interesse del minore.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5059/2021 pronunciadosi sul ricorso di un padre a carico del quale aveva posto l'obbligo di versare alla moglie una somma per il mantenimento di due figli minori, oltre spese di iscrizione scolastica e spese mediche nella misura del 50%.
Poi la moglie otteneva un decreto ingiuntivo per il rimborso delle spese sostenute.
La vicenda giunge in Cassazione a seguito del rigetto, sia in primo che in secondo grado, dell'opposizione del marito contro il provvedimento di ingiunzione.
Per gli Ermellini, il rimborso è dovuto anche senza un accordo preventivo tra i genitori.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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