La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5077/2021 respinge il ricorso di una moglie, a cui è stato revocato in sede d'appello l'assegno di divorzio.
Dagli atti è emerso che la stessa, dopo le dimissioni, in realtà ha continuato a lavorare in nero nello studio dello stesso commercialista presso il quale in precedenza lavorava in regola e le sue condizioni di salute non le impediscono di svolgere un'attività lavorativa.
Pertanto, per gli ermellini, non spetta l'assegno di divorzio alla ex moglie che lavora in nero e che presenta condizioni di salute compatibili con l'attività lavorativa.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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