L'invalidità del negozio giuridico può essere di due specie: la nullità e l'annullabilità.
Nell'ipotesi di nullità, il negozio giuridico è privo dei suoi effetti.
Nell'ipotesi di annullabilità gli effetti del negozio si producono, ma possono venire eliminati se lo stesso viene impugnato giudizialmente dalla parte nell'interesse della quale l'invalidità è stabilita.
Il negozio è nullo quando il regolamento di interessi manchi del tutto o sia irrealizzabile, quando non sia rivestito della forma richiesta dalla legge a pena di nullità o quando sia illecito o immeritevole di tutela secondo l' ordinamento giuridico.
Il negozio nullo non produce alcun effetto tra le parti ovvero non costituisce, non trasferisce e non estingue diritti reali o di credito e non costituisce causa giustificatrice delle prestazioni eseguite, le quali vanno perciò restituite.
La nullità è sempre opponibile ai terzi. Ma facciano un esempio concreto:
se A vende un appartamento a B con un contratto nullo e poi B vende lo stesso bene a C, A può ottenere la restituzione facendo valere nei confronti di C la nullità.
Si applica il principio generale per cui, non avendo B acquistato il diritto, non poteva trasferirlo ad altri.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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