L'articolo 156 sesto comma del codice civile fornisce concreta risposta al problema del mancato pagamento “in caso di inadempimento, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi del coniuge obbligato, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
La norma nel sanzionare l'inadempimento dell'obbligato, nonché il suo non puntuale adempimento non richiede la gravità dello stesso, ritenendo sufficiente che tale comportamento generi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti.
Si segnala che il sesto comma dell'art. 156 c.c. è stato oggetto di revisione della Corte Costituzionale, la quale l'ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che le disposizioni nella stessa convenute debbano applicarsi anche all'ipotesi in cui l'inadempimento sia riferibile al contributo per il mantenimento dei figli, nonché nell'ipotesi di separazione consensuale. (Corte Costituzionale, sentenza n. 144/1983, sentenza n. 5/1987).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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