La legge impone all'albergatore una responsabilità oggettiva per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
In effetti, l'albergatore risponde, anche senza colpa, salvo il caso che il danno sia dovuto al fatto del cliente, delle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, o sia dovuto a forza maggiore o alla natura della cosa.
Questa responsabilità ha una funzione assicurativa.
La responsabilità dell'albergatore è illimitata se il danno è imputabile a sua colpa, dei membri quando le cose gli siano state consegnate in custodia, oppure quando si tratti di denaro contante, valori o oggetti preziosi che egli abbia rifiutato di ricevere in custodia senza giusti motivi.
E' nullo ogni patto che tenda ad escludere o diminuire la responsabilità dell'albergatore. ( art. 1785 - quater del codice civile).
Le stesse regole si applicano agli imprenditori di case di cura, di stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, ecc.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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